Per decreto
legislativo n. 109/1992 ciascun’etichetta deve essere scritta secondo alcune
regole che informano il consumatore su ciò che effettivamente è contenuto:
•Denominazione di
vendita, tipo del prodotto,
il marchio o il nome del produttore, la sede dello stabilimento di produzione,
il luogo di origine e di provenienza
•Elenco degli
ingredienti completo, il principale deve essere elencato per primo, la legge italiana
prescrive che sulle confezioni gli ingredienti siano elencati in ordine
decrescente, e distinti
dagli additivi che devono essere
preceduti dalla parola “contenente”.
• Peso totale è specificando se il peso si riferisce al prodotto sgocciolato oppure
se sia soggetto a diminuzione.
• Scadenza con il termine minimo e le modalità di conservazione fino a quando
il prodotto manterrà al meglio le sue caratteristiche organolettiche. La
direttiva ammette due diciture:
1) Da consumarsi preferibilmente
entro il…….seguito dalla data o con l’indicazione dove trovare la data
sulla confezione. 2) Da consumare entro…..seguito
dalla data.
• Istruzioni per
l’uso per agevolare il
consumatore in caso di preparazioni particolari
• Tabella delle
proprietà nutrizionali (questa informazione non è obbligatoria)
•Codice a barre è la carta
internazionale del prodotto computerizzato.
I primi due numeri indicano il
paese di provenienza, i cinque successivi, il nome del produttore, e gli ultimi cinque le
caratteristiche del prodotto.
©Le normative comunitarie richiedono inoltre che sia specificato il
trattamento a cui gli alimenti sono stati sottoposti, ad esempio
liofilizzazione, surgelazione, affumicamento ecc….
©Qualsiasi affermazione sulle proprietà curative del prodotto deve
essere sottoposta dall’approvazione della Commissione della Comunità Europea.
•Le denominazioni DOP (denominazione origine protetta) e IGP
(indicazione geografica protetta) sono
la garanzia di qualità perché il prodotto
proviene da una determinata zona e fatti rispettando un preciso disciplinare
•Tra le denominazioni tutelate,
rientrano i prodotti biologici, sia agricoli sia zootecnici, sono riconosciuti
dalla dizione “Agricoltura biologica – regime di controllo CE”
•Nei prodotti alimentari
possono essere usati soltanto gli additivi permessi (secondo una lista valida
in tutta l'Unione europea) e considerati senza rischi per la salute, dopo prove
e studi molto rigorosi.
©La legge fissa una lista, valida in tutta l'Unione Europea, degli
additivi e coloranti permessi e obbliga a dichiarare la loro presenza in
etichetta, con una sigla
formata da una "E" (significa Europa) e da un numero. E' un codice
stabilito dall'Unione europea per rendere uniforme in tutti i Paesi europei.
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