LEGGIAMO UN’ETICHETTA

 

 

Per decreto legislativo n. 109/1992 ciascun’etichetta deve essere scritta secondo alcune regole che informano il consumatore su ciò che effettivamente è contenuto:

 

•Denominazione di vendita, tipo del prodotto, il marchio o il nome del produttore, la sede dello stabilimento di produzione, il luogo di origine e di provenienza

 

•Elenco degli ingredienti completo, il principale deve essere elencato per primo, la legge italiana prescrive che sulle confezioni gli ingredienti siano elencati in ordine decrescente,  e  distinti  dagli additivi che devono  essere preceduti dalla parola “contenente”.

 

• Peso totale  è specificando se il peso si riferisce al prodotto sgocciolato oppure se sia soggetto a diminuzione.

 

• Scadenza con il termine minimo e le modalità di conservazione fino a quando il prodotto manterrà al meglio le sue caratteristiche organolettiche. La direttiva ammette due diciture:

 1) Da consumarsi preferibilmente entro il…….seguito dalla data o con l’indicazione dove trovare la data sulla confezione. 2) Da consumare entro…..seguito dalla data.

 

• Istruzioni per l’uso per agevolare il consumatore in caso di preparazioni particolari

 

• Tabella delle proprietà nutrizionali   (questa informazione non è obbligatoria)

 

 Codice a barre è la carta internazionale del prodotto computerizzato.  I primi due numeri indicano il   paese di provenienza, i cinque successivi, il  nome del produttore, e gli ultimi cinque le caratteristiche del prodotto.

 

©Le normative comunitarie richiedono inoltre che sia specificato il trattamento a cui gli alimenti sono stati sottoposti, ad esempio liofilizzazione, surgelazione, affumicamento ecc….

 

©Qualsiasi affermazione sulle proprietà curative del prodotto deve essere sottoposta dall’approvazione della Commissione della Comunità Europea.

 

 •Le denominazioni DOP (denominazione origine protetta) e IGP (indicazione geografica  protetta) sono la garanzia di qualità  perché il prodotto proviene da una determinata zona e fatti rispettando un preciso disciplinare

 •Tra le denominazioni tutelate, rientrano i prodotti biologici, sia agricoli sia zootecnici, sono riconosciuti dalla dizione “Agricoltura biologica – regime di controllo CE”

 •Nei prodotti alimentari possono essere usati soltanto gli additivi permessi (secondo una lista valida in tutta l'Unione europea) e considerati senza rischi per la salute, dopo prove e studi molto rigorosi.

       ©La legge fissa una lista, valida in tutta l'Unione Europea, degli additivi e coloranti permessi e obbliga a dichiarare la loro presenza in etichetta, con una sigla formata da una "E" (significa Europa) e da un numero. E' un codice stabilito dall'Unione europea per rendere uniforme in tutti i Paesi europei.

 

                                                                  -Fine-

 

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